Ateneo

Glossario Accademico

Abbreviazione di corso
È la possibile abbreviazione del percorso di studi universitario (corso di laurea/laurea magistrale) tramite il riconoscimento, da parte dell’Università, di cfu per studi compiuti precedentemente all’iscrizione all’Università.

 

Anno accademico
Periodo nel quale si svolgono le attività didattiche. In LCU l’a.a. inizia il giorno 1 ottobre dell’anno “n” e si conclude il 30 settembre dell’anno solare successivo (“n+1”). Con riferimento agli esami dei Corsi di Laurea/Laurea Magistrale, anche finali di Laurea e di Laurea Magistrale, l’ultima sessione utile di quell’a.a. termina il 31 marzo dell’anno “n+2”.

 

Anno di corso
È l’anno del corso di studio (Corso di Laurea/Laurea Magistrale) al quale lo studente è iscritto. ANVUR (Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca) Istituita con D.P.R. del 1.02.2010, n. 76, sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici.

 

Appello
Data in cui è possibile sostenere un esame di Corso di Laurea/Laurea Magistrale all’interno della sessione. L’Università prevede normalmente cinque appelli, nel periodo di interruzione delle lezioni, così ripartiti:

 

  • due appelli a distanza minima di 7 giorni nell’intervallo tra il primo e il secondo semestre;
  • due appelli a distanza minima di 7 giorni tra giugno e luglio;
  • un appello a settembre.

Un appello deve essere previsto nei tempi utili per la presentazione della domanda di Laurea, i cui termini sono stabiliti dal Senato Accademico. Per gli studenti fuori corso e per tutti quelli che abbiano terminato le attività didattiche degli insegnamenti previsti dal corso di studi sono previsti appelli straordinari nel periodo tra marzo-maggio e ottobre-dicembre, ferma restando la possibilità di partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni.  

 

Ateneo
Sinonimo di Università. Università degli Studi “Link Campus University”, in breve: LCU.

 

Attività formativa
Ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

 

Borsa di studio
Somma di denaro assegnata a studenti sulla base di criteri di merito e/o per condizioni economiche al fine di consentire una frequenza agli studi universitari (Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Master).  

 

Calendario accademico
Schema informativo dove sono indicati i periodi di svolgimento delle attività formative dell’università (lezioni, esami, sedute di laurea, scadenze per le iscrizioni,…).

 

Centro di ricerca
Il Centro di ricerca ha come finalità la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la progettazione, la promozione e l’integrazione di prodotti formativi undergraduate, graduate e postgraduate, lo svolgimento di attività di consulenza, di aggiornamento e di formazione che non comportino erogazione di CFU. Il Centro di Ricerca è attivato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università. L’organizzazione e il funzionamento dei Centri di Ricerca sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo.  

 

Certificazioni
L’Università rilascia, anche in forma telematica, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa. Su richiesta dello studente iscritto ad un corso di studio (Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Master), l’Ufficio Accademico rilascia certificazioni relative alla carriera parziale documentata in conformità agli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti formativi universitari conseguiti.

 

Credito Formativo Universitario (CFU)
Il Credito Formativo Universitario è l’unità di misura del volume di lavoro di apprendimento richiesto ad uno studente per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati per gli insegnamenti dei corsi di studio. Comprende la partecipazione alle ore di lezione frontali, alle esercitazioni, ai laboratori didattici, alle attività seminariali e similari e le ore dedicate allo studio individuale. I cfu associati ad un insegnamento si acquisiscono dopo il superamento delle prove di valutazione stabilite per quel corso. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.

 

Classe di laurea e di laurea magistrale
I corsi di studio dello stesso livello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, le stesse attività formative indispensabili e finalizzati a codificati sbocchi professionali, sono raggruppati in classi individuate e denominate con Decreto Ministeriale. La denominazione dei corsi di studio è stabilita autonomamente da ciascun Ateneo e non coincide con la denominazione delle classi di laurea.

 

Collegio di disciplina
È un organo dell’Università, composto da cinque professori universitari ordinari in regime di tempo pieno. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere conclusivo. Il funzionamento e la composizione di quest’organo sono disciplinati dall’art 16 dello Statuto di Ateneo (cfr art. 16 Statuto di Ateneo).  

 

Collegio dei Revisori dei Conti
È un organo di Ateneo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Università (cfr art. 15 Statuto di Ateneo).

 

Commissione Didattica paritetica
La Commissione Didattica Paritetica è composta da sei docenti e da sei studenti di LCU. È competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica e ad individuare specifici indicatori per la loro valutazione. I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università (cfr art. 17 Statuto di Ateneo).

 

Consiglio di Amministrazione
È un organo di Ateneo. Il Consiglio di amministrazione è un organo collegiale, composto da ventuno membri, che provvede alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ateneo. Le sue funzioni sono descritte dettagliatamente nell’articolo 7 dello Statuto di Ateneo.

 

Comitato Esecutivo
È un organo di Ateneo. Il Comitato esecutivo è un organo collegiale che si occupa della gestione amministrativa dell’Università. In particolare, esercita le funzioni di cui all’art. 10 dello Statuto di Ateneo.  

 

Comitato Tecnico Ordinatore (CTO)
Ai sensi di quanto previsto dalle norme finali e transitorie dello Statuto di Ateneo, nelle more della costituzione degli Organi statutari, le funzioni e i poteri di questi ultimi sono esercitati dal Comitato Tecnico Ordinatore (CTO) composto dal Presidente della Fondazione Link Campus University che lo presiede e da quattro membri nominati dal Presidente della Fondazione Link Campus University.

 

Corso di laurea
I Corsi di Laurea sono disciplinati, in conformità alla normativa vigente in materia, dal Regolamento didattico di Ateneo nonché dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Il titolo di studio conseguito al temine del corso è la LAUREA. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi universitari. Il corso di laurea è articolato in tre anni.

 

Corso di laurea magistrale
I Corsi di Laurea Magistrale sono disciplinati, in conformità alla normativa vigente in materia, dal Regolamento didattico di Ateneo nonchè dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Il titolo di studio conseguito al termine del corso è la LAUREA MAGISTRALE. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve avere acquisito 120 crediti formativi universitari.

 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
I Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sono disciplinati, in conformità alla normativa vigente in materia, dal Regolamento didattico di Ateneo nonché dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Il titolo di studio conseguito al termine del corso è la LAUREA MAGISTRALE. Per conseguire la Laurea Magistrale a ciclo unico di cinque anni lo studente deve avere acquisito 300 crediti formativi universitari.

 

Corso di Alta formazione (corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente)
Corso di perfezionamento e di aggiornamento scientifico e di formazione permanente che consente lo sviluppo di competenze professionali. Tali Corsi, pur provvedendo allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore, non determinano l’attribuzione di un titolo di studio ma rilasciano attestati di frequenza. La durata varia a seconda dell’articolazione didattica e delle competenze che il corso fornisce. Possono frequentare i corsi di Alta formazione coloro che abbiano almeno la laurea di primo livello. In genere è riservato a un numero limitato di partecipanti. L’università può promuovere i corsi anche in collaborazione con altri enti e istituzioni.

 

Corso di specializzazione
I corsi di specializzazione sono disciplinati dai relativi regolamenti didattici, in conformità alla normativa vigente. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea. Il titolo di studio conseguito al termine del corso di specializzazione è il Diploma di specializzazione. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di CFU pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione Europea.

 

Corso di dottorato di ricerca
Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Al termine del corso di dottorato di ricerca – che ha una durata non inferiore a tre anni – si consegue, previo superamento di un esame finale, il titolo di dottore di ricerca. L’esame finale consiste nella presentazione e nella discussione di una tesi originale e può essere ripetuto una sola volta. Le Università, con proprio regolamento, disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio per i dottorandi esonerati dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi.

 

Corso di Master di primo livello
È un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione del quale è rilasciato il titolo di master universitario di primo livello. Per essere ammessi ad un Master di primo livello occorre essere in possesso della laurea o di un titolo straniero ad essa equipollente. Per conseguire il master universitario lo studente deve conseguire almeno sessanta CFU.

 

Corso di Master di secondo livello
È un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione del quale è rilasciato il titolo di master universitario di secondo livello. Per essere ammessi ad un Master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o di un titolo straniero ad essa equipollente. Per conseguire il master universitario lo studente deve acquisire almeno sessanta CFU.

 

Corso di studio
Qualunque corso che preveda il rilascio di un titolo accademico: corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione, di dottorato di ricerca e corso di master.

 

Corso integrato
Insegnamento le cui lezioni sono articolate in più moduli o materie affini tra loro e che comporta il superamento di un esame unico che verte sui contenuti dei programmi di tutti i moduli che lo compongono (il corso può essere tenuto da più docenti).

 

CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane)
Associazione dei Rettori delle Università italiane statali e non statali.

 

CUN (Consiglio Universitario Nazionale)
Organo elettivo di rappresentanza delle componenti del sistema universitario (Professori universitari, Ricercatori, Studenti, Personale tecnico-amministrativo). Il CUN formula pareri e proposte al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in merito a: obiettivi della programmazione universitaria; criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO); criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari; regolamenti didattici di ateneo; settori scientifico-disciplinari.

 

DAMS
Acronimo di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo. Al DAMS si iscrivono gli studenti del corso di laurea interclasse Comunicazione e DAMS (Media and Performing Arts). Il DAMS utilizza una serie di strutture logistiche dedicate all’interno di Link Campus University.

 

Decano
È il professore più anziano di ruolo del corpo docente universitario. In LCU il Decano dell’Università presiede la Commissione didattica paritetica.

 

Dipartimento per la ricerca
Struttura organizzativa di LCU che ha il compito di promuovere e coordinare l’attività di ricerca dell’Università, nonché di individuare aree innovative nel campo della ricerca e della didattica. L’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento per la ricerca sono disciplinati dall’art. 18 dello Statuto di Ateneo.

 

Diploma di maturità
Titolo di studio conclusivo degli studi superiori nel sistema di istruzione italiano. Consente l’accesso ai corsi di laurea.

 

Diploma Supplement
L’Università rilascia, come supplemento dell’attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato (Diploma Supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese (cfr art. 29 Regolamento didattico).

 

Direttore Generale
È una figura compresa tra gli organi di Ateneo. Il Direttore Generale sovraintende alla esecuzione di tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione dell’Università (cfr art. 13 Statuto).

 

Direttore Ufficio Accademico
È una figura che svolge un ruolo amministrativo. Dirige e coordina tutte le attività amministrative di competenza dell’Ufficio Accademico e collabora con il Rettore per l’espletamento delle attività di competenza di quest’ultimo.

 

Diritto allo studio
É un diritto garantito dall’articolo 34 della Costituzione italiana. Si concretizza in una serie di interventi a carattere economico (borse di studio, esonero dal pagamento delle tasse, etc.) attuati per garantire a tutti gli studenti, in particolare ai meno abbienti, la possibilità di portare a termine il proprio percorso di studio.

 

ECTS
Il sistema ECTS (European Credit Transfer System) è una sorta di € (euro) della formazione universitaria che ha lo scopo di rendere omogenei i diversi sistemi di valutazione in atto nei Paesi europei e di rendere trasparente l’offerta formativa di ogni istituzione universitaria al fine di agevolare la mobilità degli studenti all’interno dei diversi Paesi e sistemi formativi. La scala ECTS è quindi un’interfaccia statistica tra diverse scale di voti che permette di leggere in modo coerente sistemi diversi di valutazione numerica ed anche valutazioni diverse all’interno dello stesso sistema.

 

Equipollenza
L’equipollenza è una forma di riconoscimento accademico che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se se esso corrisponde, per livello e contenuti, a un analogo titolo universitario italiano tanto da poterlo definire equivalente e dargli così lo stesso “peso” giuridico definendolo “equipollente”.

 

Esame di profitto
Modalità per valutare la preparazione individuale dello studente. Consiste in una prova scritta e/o orale da sostenere al termine di un’attività formativa. Il voto d’esame è sempre espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell’esame è pari a diciotto trentesimi. Il voto massimo che può essere conseguito è pari a trenta trentesimi eventualmente accompagnato, in casi eccezionali, dalla lode. Nei calcoli delle medie il voto conseguito di 30 lode viene considerato pari a 30. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. Gli esami superati non possono essere ripetuti (cfr art. 22 Regolamento didattico di Ateneo).

 

Esame intermedio (midterm)
Prova scritta e/o orale da sostenere durante il corso (normalmente a metà semestre), per consentire al docente di identificare eventuali criticità ed adottare strategie correttive. Il docente può attribuire un voto o un giudizio, a sua discrezione, e decidere utilizzare questo momento di verifica per ridurre il programma da presentare nell’esame finale.

 

Esame di laurea
Al termine del Corso di studio lo studente dovrà sostenere una prova finale. Le modalità e i contenuti della stessa sono indicati nei Regolamenti didattici relativi al Corso di Studio. Si può sostenere l’esame finale solo dopo aver superato tutti gli esami previsti nel corso di laurea e aver maturato i crediti richiesti secondo quanto specificato nel regolamento di corso di laurea. Il voto conclusivo della prova è espresso in centodecimi (da un minimo di 66/110 ad un massimo di 110/110 e lode).

 

Frequenza
È la partecipazione dello studente alle attività didattiche previste per i diversi corsi di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono se la frequenza è obbligatoria o meno.

 

Fondazione, Università, Società di gestione
LCU è emanazione della Fondazione LCU che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali, provvede all’organizzazione di tutti i servizi necessari al funzionamento delle attività della didattica e della ricerca nell’università anche mediante il loro affidamento alla Società di Gestione (Gestione Link S.p.A.).

 

Immatricolazione
È la procedura amministrativa che ogni studente deve eseguire per iscriversi per la prima volta a un Corso di Laurea e Laurea Magistrale.

 

Insegnamento
Materia di studio. È identificata da una denominazione e dal settore scientifico disciplinare cui appartiene. Ad ogni insegnamento è attribuito un numero di cfu che vengono acquisiti dallo studente dopo il superamento delle prove di valutazione.

 

Insegnamento mutuato
Attività formativa attivata in un corso di studio ed affidata ad un docente che viene inserita nel percorso di un altro corso di studio . Gli studenti dei due corsi di studio seguono insieme le attività formative previste e sostengono l’esame con il docente responsabile dell’insegnamento.

 

Insegnamento propedeutico
Si definisce “propedeutica” una materia il cui esame deve essere superato prima di sostenere l’esame di un insegnamento collocato in un semestre o in un anno accademico successivo. Le propedeuticità sono stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

 

Laurea ad honorem (o honoris causa)
Può essere conferita dall’Università a persone che, per opere compiute o pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline per cui è concessa. La deliberazione del Consiglio della Scuola che conferisce la laurea ad honorem deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei voti e approvata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La laurea ad honorem attribuisce tutti i diritti della laurea ordinaria.

 

Laurea interclasse
Qualora l’ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti (obiettivi formativi qualificanti e attività formative indispensabili di base e caratterizzanti) di due classi differenti, l’università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi. Lo studente indica al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purchè questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione al terzo anno (art. 1, comma 3, D.M. 16.3.2007). Al termine del corso di laurea, lo studente consegue la Laurea nel corso avente la denominazione scelta dall’Università e nella classe per la quale lo studente ha optato.

 

Laurea magistrale Interclasse
Qualora l’ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti (obiettivi formativi qualificanti e attività formative indispensabili caratterizzanti) di due classi differenti, l’università può istituire il corso di laurea magistrale come appartenente ad ambedue le classi. Lo studente indica al momento dell’immatricolazione la classe nella quale intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione al secondo anno (art. 1, comma 3, D.M. 16.3.2007).

 

Libretto
È il documento che accompagna lo studente durante il percorso universitario. Sul libretto sono riportati il numero di matricola, l’anno di immatricolazione, gli esami già superati e il voto conseguito. Il libretto può essere previsto anche o solamente in formato elettronico.

 

Linee guida
Documento predisposto dall’Ufficio Accademico di LCU contentente le indicazioni in merito alla redazione e alla consegna della tesi di laurea.

 

Link Academy
È una struttura equivalente al Centro di ricerca che si occupa di promuovere le attività legate al DAMS. Propone e coordina stage e attività integrative alla didattica.

 

Manifesto degli studi
Il Manifesto generale degli studi contiene l’offerta didattica dei corsi di studi attivati per l’anno accademico di riferimento e le norme generali per le immatricolazioni e le iscrizioni. In esso confluiscono i regolamenti didattici dei corsi di studi. Il Senato Accademico, su proposta motivata delle Scuole, delibera e rende pubblico, entro il 31 maggio di ogni anno, il Manifesto generale degli studi relativo al successivo anno accademico. Le informazioni principali contenute nel Manifesto generale degli studi sono pubblicate nella Guida per lo Studente (cfr. Art. 11 Regolamento didattico di Ateneo).

 

Matricola (numero di)
All’atto dell’iscrizione ad ogni studente viene assegnato un codice composto da alcune cifre e lettere che rappresenta il suo codice identificativo per tutte le certificazioni e i servizi di Ateneo.

 

Modulo
Ogni insegnamento può essere costituito da uno o più moduli (cicli di lezioni, esercitazioni o seminari). I singoli moduli possono essere tenuti anche da docenti diversi, sotto la responsabilità generale di uno di essi. A ciascun modulo è associato un numero di crediti.

 

Nucleo di Valutazione di Ateneo
È un organo di Ateneo. Il Nucleo di Valutazione compie l’analisi interna delle attività didattiche e di ricerca nonché dei servizi per gli studenti, compresi quelli di sostegno allo studio, anche mediante l’analisi dei costi e dei rendimenti e della produttività della ricerca. Il Nucleo di Valutazione predispone annualmente una relazione sull’attività svolta. Il Nucleo è composto da cinque membri, anche esterni all’Università, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico. L’organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione sono definiti con apposito Regolamento di Ateneo (cfr art. 14 Statuto di Ateneo).  

 

Obbligo formativo aggiuntivo (c.d. debito formativo)
Per l’ammissione ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, è richiesto il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente e il possesso o l’acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. Le modalità di verifica della preparazione iniziale sono determinate dal Regolamento didattico del corso di laurea. La verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche realizzate dall’Università. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (c.d. debito formativo) da soddisfare nel primo anno di corso. Per favorire l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche competenti possono realizzare attività formative integrative. Gli obblighi formativi aggiuntivi non sono configurabili nelle lauree magistrali. Per l’ammissione ad un corso di laurea magistrale, è richiesto il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente, il possesso di requisiti curriculari specificati nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale e l’adeguatezza della personale preparazione verificata secondo modalità definite nel predetto regolamento didattico. I requisiti curriculari consistono nel possesso di una Laurea conseguita in una determinata Classe e/o nel possesso di specifiche competenze certificate dalla acquisizione di un determinato numero di CFU in specifici Settori scientifico – disciplinari. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU possono essere acquisite con l’iscrizione a corsi singoli e con il superamento dei relativi esami prima dell’iscrizione al corso di laurea magistrale.

 

Offerta formativa (Off.F)
È l’offerta didattica dell’Università. È costituita dall’insieme dei corsi di studio attivati dall’Ateneo.

 

Ordinamento didattico di un corso di studio
È l’insieme delle norme che regolano il corso di studio. In particolare, l’ordinamento didattico di un corso di studio determina: la denominazione e gli obiettivi formativi del corso; il quadro generale delle attività formative; i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito disciplinare; le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo.

 

Organi di Ateneo
Gli Organi di LCU sono:

 

  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Comitato Esecutivo
  • il Senato Accademico
  • il Rettore
  • Il Direttore Generale
  • Il Nucleo di Valutazione
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti
  • Il Collegio di Disciplina.

Nello Statuto, consultabile sul sito web dell’Università, sono disciplinati la composizione, l’organizzazione e le funzioni di ogni Organo. Parti interessate Persona, gruppo di persone o organizzazione avente un interesse nei risultati o nelle prestazioni del corso di studio e nella figura professionale che consegue un titolo di studio presso il corso di studio stesso. Fanno parte delle PI: gli studenti, sia quelli iscritti al corso, sia quelli potenzialmente interessati a iscriversi; le loro famiglie; tutte le organizzazioni che possono utilizzare la professionalità dei laureati; il personale docente; la struttura di appartenenza (Facoltà, Ateneo) del corso do studio; il Ministero competente; le parti sociali; eventuali partner che forniscono il proprio contributo al corso di studio; ecc…

 

Piano di Studio
È il percorso didattico dello studente. Nel piano di studio sono elencate tutte le attività formative che si devono svolgere per conseguire la laurea o la laurea magistrale. Il piano di studio viene redatto dall’Ufficio Accademico insieme allo studente ed è approvato dal Senato Accademico.

 

Piattaforma didattica
Strumento a disposizione degli studenti per integrare le attività didattiche: contiene avvisi, informazioni ed i materiali multimediali messi a disposizione dai docenti e dall’Università.

 

Professore a contratto
Personale docente non di ruolo titolare di un contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato con l’Università per lo svolgimento di attività di insegnamento ad alto contenuto specialistico e professionale. Le tipologie dei contratti stipulabili dagli Atenei sono disciplinate dall’art. 23 della Legge n. 240/2010.

 

Professore Emerito/Professore Onorario
Al professore ordinario, che sia stato collocato a riposo o del quale siano state accettate le dimissioni, può essere conferito: a) il titolo di professore emerito qualora abbia prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professore ordinario; b) il titolo di professore onorario qualora abbia prestato almeno quindici anni di servizio in qualità di professore ordinario. Detti titoli sono concessi con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca previa deliberazione della Scuola cui l’interessato apparteneva all’atto della cessazione dal servizio. Ai professori emeriti ed onorari non competono prerogative accademiche.

 

Professore Ordinario
Rappresenta il livello più elevato di ruolo accademico. La legge n. 240/2010 (c.d. Legge Gelmini) ha introdotto nuove regole in materia di reclutamento dei professori ordinari, prevedendo che ciascuna Università proceda alla chiamata a seguito dell’espletamento di procedure pubbliche in cui è effettuata la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. A tali procedure pubbliche possono partecipare i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (introdotta dalla Legge Gelmini) e i professori già in servizio presso altri Atenei. Le attività svolte dai professori ordinari e il loro regime di impegno sono definiti dalla legge (art. 6 Legge n. 240/2010). Nel regime vigente prima dell’entrata in vigore della Legge Gelmini, il ruolo di professore ordinario si conseguiva dopo l’espletamento di procedure di valutazione comparativa bandite dai singoli Atenei. All’atto della chiamata il professore era nominato professore straordinario. Dopo tre anni di “straordinariato” il professore era sottoposto al giudizio di una commissione giudicatrice nominata dal MIUR per la conferma nel ruolo di professore ordinario. I professori straordinari e i professori ordinari costituiscono la categoria dei “professori di prima fascia”. La legge n. 240/2010 ha abolito il periodo di straordinariato.

 

Professore Associato
Rappresenta il livello intermedio di ruolo accademico. La legge n. 240/2010 (c.d. Legge Gelmini) ha introdotto nuove regole in materia di reclutamento dei professori associati, prevedendo che ciascuna Università proceda alla chiamata a seguito dell’espletamento di procedure pubbliche in cui è effettuata la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. A tali procedure pubbliche possono partecipare i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (introdotta dalla Legge Gelmini) e i professori già in servizio presso altri Atenei. Le attività svolte dai professori associati e il loro regime di impegno sono definiti dalla legge (art. 6 Legge n. 240/2010). Nel regime vigente prima dell’entrata in vigore della Legge Gelmini, il ruolo di professore associato si conseguiva dopo l’espletamento di procedure di valutazione comparativa bandite dai singoli Atenei. Dopo tre anni dalla chiamata, il professore associato era sottoposto al giudizio di una Commissione giudicatrice nominata dal MIUR per la conferma nel ruolo di professore associato. La legge n. 240/2010 ha abolito l’istituto della “conferma nel ruolo di professore associato”. I professori associati costituiscono la categoria dei “professori di seconda fascia”.

 

Proposal
Modulo reperibile in Ufficio Accademico in cui si definisce il progetto di tesi di laurea (laurea magistrale). Deve essere compilato in ogni sua parte e firmato in originale sia dal relatore che dallo studente, che provvederà a consegnarlo entro le scadenze prescritte per ogni sessione di laurea.

 

Prorettore
Il Prorettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. È membro del Senato Accademico e sostituisce il Rettore, in caso di assenza o impedimento, nell’espletamento delle funzioni di sua competenza.

 

Regime di impegno dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato
Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori universitari è disciplinato dalla normativa vigente (art. 6 Legge n. 240/2010). Detto regime può essere: a) a tempo pieno; b) a tempo definito. A ciascun regime corrisponde un determinato impegno orario annuo. L’opzione per l’uno o l’altro regime è esercitata su domanda dell’interessato all’atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall’uno all’altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal quale far decorrere l’opzione e comporta l’obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

 

Regolamento didattico di Ateneo
Regolamento che disciplina le norme comuni di organizzazione delle attività didattiche e gli ordinamenti didattici e il funzionamento dei corsi di studio.

 

Regolamento didattico del corso di studio
Tale Regolamento specifica, in conformità con l’ordinamento didattico del corso, i dettagli organizzativi del corso di studio e, in particolare, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, i diversi curricula, le modalità didattiche e di esame e gli eventuali obblighi di frequenza.  

 

Regolamento studenti, tasse e contributi
Definisce le procedure amministrative per l’immatricolazione e l’iscrizione all’Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione.

 

Regolamento generale di Ateneo
Contiene le norme attuative delle disposizioni dello Statuto di LCU e disciplina le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture di LCU.

 

Relatore – Supervisor
Docente titolare della cattedra relativa all’insegnamento nel cui ambito disciplinare rientra l’argomento che lo studente intende affrontare nell’elaborato finale (tesi di laurea).

 

Retta
L’immatricolazione e l’iscrizione ad anni successivi sono subordinate al pagamento di una retta, il cui importo viene stabilito dall’Università relativamente ad ogni corso di studi.

 

Rettore
È una figura prevista come organo dell’Università. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica un triennio ed è rinominabile consecutivamente per una sola volta. È responsabile dell’attività didattica e scientifica svolta in LCU ed esercita le funzioni di cui all’art. 12 dello Statuto. Per l’espletamento dell’attività si avvale del Direttore dell’Ufficio Accademico.

 

Ricercatore universitario a tempo indeterminato
Ruolo accademico di cui la Legge n. 240/2010 ha disposto l’esaurimento. Nel regime previgente, si diventava ricercatore universitario a tempo indeterminato all’esito di una procedura di valutazione comparativa bandita dai singoli Atenei. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca, di aggiornamento scientifico, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell’apprendimento. Il loro regime di impegno è disciplinato dalla legge.

 

Ricercatore universitario a tempo determinato
Figura introdotta dalla Legge n. 240/2010 (art. 24). I ricercatori a tempo determinato sono titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con l’Università. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dagli Atenei con proprio regolamento. Sono previste due tipologie di contratti: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta; b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e attività di ricerca.  

 

Riconoscimento crediti
Il riconoscimento dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in un corso dell’università compete al Consiglio della Scuola di riferimento secondo procedure e criteri stabiliti nel regolamento didattico di ateneo. L’università può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso nel rispetto della normativa vigente in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari.  

 

Rinuncia agli studi
Atto formale con cui uno studente rinuncia a proseguire gli studi. Si tratta di una dichiarazione scritta e motivata che deve essere presentata all’Ufficio Accademico. Lo studente rinunciatario che intenda riprendere gli studi deve iscriversi di nuovo e ha facoltà di richiedere che gli esami sostenuti e i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio della Scuola, ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale. Allo studente rinunciatario verrà restituito il diploma di maturità consegnato all’atto d’iscrizione.

 

Scuola per le attività undergraduate e graduate
Struttura organizzativa di LCU che svolge le funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività relative ai corsi di laurea e laurea magistrale. L’organizzazione e le funzioni della Scuola sono definite dall’art. 17 dello Statuto di Ateneo.

 

Scuola per le attività postgraduate
Struttura organizzativa di LCU che svolge le funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività relative ai corsi postgraduate (Master universitari di primo e secondo livello, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca). L’organizzazione e le funzioni della Scuola sono definite dall’art. 17 dello Statuto di Ateneo.

 

Senato Accademico
È un organo di Ateneo. È composto dal Rettore, dal Prorettore, dai Presidenti delle Scuole di Ateneo e dal Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di cui all’art. 11 dello Statuto.

 

Sessione
È il periodo destinato allo svolgimento degli esami di profitto. La sessione d’esame è unica, ha inizio con il 1° novembre dell’anno accademico corrente e termina entro il 20 aprile dell’anno accademico successivo. All’interno della sessione sono previsti cinque appelli. Per gli studenti fuori corso e per tutti quelli che abbiano terminato le attività didattiche degli insegnamenti previsti dal corso di studi sono previsti appelli straordinari nel periodo tra marzo-maggio e ottobre-dicembre, ferma restando la possibilità di partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni.

 

Semestre
È il periodo dell’anno accademico dedicato alle attività didattiche. In particolare, l’anno accademico si articola in due semestri della durata di 17 settimane ciascuno, separati da una pausa dedicata agli esami. L’introduzione dei semestri ha consentito di distinguere il periodo dell’anno accdemico deicato alle attività didattiche e il periodo dell’anno accademico dedicato allo svolgimento degli esami.

 

Semestre di studio all’estero
Lo studente LCU ha la possibilità di trascorrere un semestre di studio all’estero, quando sia in regola con gli esami ed abbia una conoscenza linguistica adeguata. Questa esperienza può svolgersi nel primo semestre del terzo anno per gli iscritti ai corsi di laurea e nel primo semestre del secondo anno per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale. Lo studente deve seguire i corsi e superare i relativi esami nell’Università estera prescelta. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all’estero deve definire con la competente struttura didattica il piano degli studi e/o delle attività da svolgere. Eventuali modifiche in itinere di tale piano devono essere approvate con le stesse modalità.

 

Settori scientifico disciplinari (S.S.D.)
Raggruppamenti di materie individuati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Sono definiti in apposite declaratorie che ne descrivono i contenuti scientifico-disciplinari e sono identificati da un codice.

 

Stage
Attività formativa che consente agli studenti di entrare in contatto con il mondo del lavoro durante il corso di studi. La maggior parte dei corsi di studio, triennali e magistrali, prevede un periodo di tirocinio o stage, in aziende o enti esterni, convenzionati con l’Università. Tale attività consente di acquisire crediti formativi universitari.  

 

Statuto
Lo Statuto di LCU (approvato con D.M. 30.03.2012 pubblicato nella G.U. n. 87 del 13.04.2012) contiene i principi generali di organizzazione e di funzionamento dell’Ateneo.

 

Studente a tempo pieno (o full – time)
Lo studente a tempo pieno (o full – time) è lo studente il cui impegno orario complessivo annuo è pari a 1500 ore, corrispondenti a 60 Crediti formativi universitari (CFU). Lo studente a tempo pieno (o full – time) in modalità executive è lo studente full – time per il quale le lezioni sono erogate in orari e giorni concordati che possono essere differenti da quelli previsti dal calendario accademico standard.

 

Studente a tempo parziale
Lo studente a tempo parziale è lo studente il cui impegno orario complessivo annuo è pari a 750 ore corrispondenti a 30 Crediti formativi universitari (CFU).

 

Study week
Settimana di studio, in cui sono sospese le lezioni. Normalmente precede un periodo di verifiche e/o esami.

 

Titolo doppio, multiplo, congiunto
Sulla base di apposite convenzioni, l’Università può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei italiani ed esteri. Le convenzioni disciplinano le modalità per il rilascio dei titoli congiunti o di titoli doppi o multipli. Il titolo “congiunto” (joint degree) o il “doppio” titolo (double degree) costituiscono due possibili esiti di un corso di studio “integrato”. Il programma “integrato” di studio prevede un curriculum progettato in comune tra due Università e regolato in uno specifico accordo negoziale. Gli studenti che vi aderiscono svolgono periodi di studio di durata e contenuti definiti, alternati nelle due istituzioni accademiche. Al termine dei corsi e dopo le eventuali prove finali congiunte essi conseguono un titolo unico firmato congiuntamente dalle autorità accademiche delle due istituzioni (titolo “congiunto”) o i titoli nazionali finali delle due istituzioni (“doppio” titolo).

 

Tassa di iscrizione
Importo fisso che lo studente deve versare all’atto dell’immatricolazione. Il suo importo è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.

 

Tassa regionale
Per l’iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l’università o l’istituto hanno la sede legale. La tassa è prevista per incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all’erogazione di borse di studio e di prestiti d’onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso.

 

Tasse Universitarie
Contributo economico che lo studente deve versare all’Università per poter fruire di tutti i servizi e frequentare le attività formative. Lo studente che non sia in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può sostenere esami nè compiere altri atti di carriera universitaria.

 

Tesi di laurea – Relazione finale
Per il conseguimento della Laurea Magistrale i regolamenti dei corsi di studio prevedono l’elaborazione ed eventualmente la discussione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente che ha il ruolo di relatore. Lo tesi deve essere consegnata in formato elettronico ed eventualmente anche in forma cartacea all’Ufficio Accademico nei termini fissati dal Senato Accademico.  

 

Trasferimento
È possibile trasferirsi: da un corso di laurea ad un altro di LCU (trasferimento interno); da un altro Ateneo a LCU (trasferimento esterno in entrata); da LCU ad un altro Ateneo (trasferimento esterno in uscita), Le domande di trasferimento devono essere presentate secondo i tempi e le modalità previste dal Regolamento didattico e dal Regolamento studenti, tasse e contributi.

 

Tutor
Collaboratore di fiducia del docente titolare dell’insegnamento. Supporta il docente nello svolgimento dell’attività didattica, seguendo gli studenti, sostenendoli ed aiutandoli nelle eventuali difficoltà del loro percorso formativo.

 

Valutazione
La valutazione dei servizi e della didattica, periodicamente richiesta agli studenti mediante la somministrazione di appositi questionari, è finalizzata a garantire il miglioramento continuo della qualità.