TFA e Mondo Scuola

Bando

IL RETTORE

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi “Link Campus University” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 297 del 15 Dicembre 2021;

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 13e 14;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni;

VISTO

il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive modificazioni, ed, in particolare, l’articolo 5 e 13-;

VISTA

la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTO

il D.M. del 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO

il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249” e successive modificazioni;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO

il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto;

VISTE

le indicazioni operative inviate agli Atenei in data 11 dicembre 2023, n. 24656, per l’attivazione del ciclo IX ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 14 Dicembre 2023 relativa all’istituzione dei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previsti dall’art. 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi “Link Campus University”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 29 marzo 2024, n. 583, con il quale si autorizza, per l’a.a. 2023/2024 l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado, ivi fissando il calendario delle prove, e l’allegata tabella A con l’indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi;

VISTO

il decreto interministeriale del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con Il Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 549 del 29-03-2024.

CONSIDERATO

che ai sensi del DM citato e del comma 2 art. 18 bis del Decreto legislativo n. 59/2017 si intendono per “riservatari” coloro i quali, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento. Si precisa, inoltre, che la specifica ed autonoma graduatoria relativa ai candidati “riservatari” sarà effettuata secondi i criteri indicati nell’allegato A al Decreto Interministeriale n. 549 del 29.3.2024;

DECRETA

Art. 1 Selezione per l’ammissione ai Corsi

  1. È indetta per l’a.a. 2023/2024 la selezione, per titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, istituiti presso l’Università degli Studi “Link Campus University” (di seguito anche solo “Corsi”).

Art. 2 Posti disponibili

  1. Il numero di posti disponibili per ciascun ordine e grado di scuola assegnati all’Università degli Studi “Link Campus University”, in conformità con la programmazione degli accessi definita dall’allegato A al DM 29 marzo 2024 n. 583, è il seguente:
    • n. 150 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola dell’infanzia;
    • n. 250 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola primaria;
    • n. 750 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di grado;
    • n. 1.350 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado; per un totale di 2.500 posti.
  2. Ai sensi del Decreto 549 del 29-03-2024 il 35% dei posti disponibili di cui al comma precedente è riservato per i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come esplicitato in premessa.
  3. Qualora, le domande/iscrizioni riferibili ai candidati di cui al precedente comma siano inferiori alla quota di riserva indicata nel medesimo comma, i posti residui vengono resi disponibili per la generalità dei candidati.

Art. 3 Requisiti di ammissione

  1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
    • per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola dell'Infanzia e Primaria:
      • i. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,
      • ii. diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli Istituti Magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entrol'anno scolastico 2001/2002,
      • iii. altro titolo abilitante ai sensi della normativa vigente applicabile;
    • per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola Secondaria di I grado:
      • i. il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento alle procedure per la scuola secondaria di primo grado;
    • per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola Secondaria di II grado:
      • i. il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento alle procedure per la scuola secondaria di secondo grado,
      • ii. il possesso per le classi di insegnamento tecnico pratico (ITP):
        • abilitazione specifica sulla classe di insegnamento ITP ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente,
        • diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento ITP.
  2. Come previsto dalla nota MIUR n° 22369 del 13 agosto 2020 “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”, i candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimentodei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolodi accesso alla classe di concorso previsto dalla normativa vigente applicabile. Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A- 29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati edapplicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.
  3. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione dalla competente Commissione nominata dall’Ateneo.
  4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
  5. Il possesso dei titoli di ammissione identificati nel presente articolo è autocertificato, ai sensi della normativa vigente, tramite la procedura on line, contestualmente alla presentazione della domanda.
  6. I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere posseduti entro il termine perl’iscrizione alle prove di selezione fissato al 30/04/2024 alle ore 23.59.
  7. L’Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli, a seguito di verifica, non risultassero validi e/o di coloro i cui pagamenti non risultassero effettuati entro con le modalità ed entro i termini di presentazione della domanda.

Art. 4 – Incompatibilità

  1. La frequenza dei Corsi di Specializzazione per il Sostegno agli alunni con disabilità non è incompatibile con l’iscrizione a un altro corso universitario (Dottorato di Ricerca e a qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10settembre 2010) fermo restando quanto previsto dal D.M. 930/2022.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alle prove di accesso e termini di scadenza

  1. La partecipazione alla selezione è subordinata, pena l’esclusione:
  2. Coloro i quali si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come specificato nelle premesse del presente decreto ed intendano concorrere per la quota di riserva del 35% disposta dal Decreto 549/2024, devono effettuare la specifica autodichiarazione esclusivamente all’atto della presentazione della domanda ai sensi della precedente lettera “a.”; in nessun caso verranno accettate comunicazioni o richieste pervenute con qualsiasi altra modalità. ATTENZIONE: si ribadisce che i candidati che non effettuino la specifica autodichiarazione di cui al presente comma NON concorreranno alla quota di riserva del 35%.
  3. Il contributo di iscrizione di cui alla precedente lettera b) non è in nessun caso rimborsabile.
  4. La ricevuta del versamento del contributo di cui alla precedente lettera b) deve essere portata con sé il giorno di svolgimento del test preselettivo ed eventualmente esibita su richiesta al personale addetto.
  5. Tutte le istruzioni per lo svolgimento delle procedure indicate nel presente bando sono pubblicate alla pagina https://unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita.
  6. Per accedere alla procedura di presentazione della domanda di partecipazione è necessario collegarsi alla piattaforma PICA collegandosi al seguente link https://pica.cineca.it/unilink/ Se l’utente accede perla prima volta, dovrà effettuare una nuova registrazione inserendo tutti i dati richiesti nel form. Conclusa la registrazione, sarà possibile accedere alla procedura per presentare la domanda di partecipazione. La conservazione delle credenziali è ad esclusiva cura del Candidato. Il mancato svolgimento della procedura di presentazione della domanda ovvero la mancata produzione o leggibilitàdei documenti indicati come obbligatori comporta l’esclusione del candidato dalla procedura.
  7. È esclusivo onere del candidato verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online, che costituisce l’UNICO procedimento di iscrizione alla selezione.
  8. Accedono direttamente ai corsi, nei limiti del 35% della riserva di posti stabilita con il D.I. 549 del 29 marzo 2024, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 poiché in possesso dei requisiti specificati nelle premesse del presente decreto (per come specificato al precedente comma terzo) e che abbianoindicato all’atto della presentazione della domanda la specifica autodichiarazione di cui al comma secondo e con le modalità indicate nella procedura; in nessun caso verranno accettate comunicazioni o richieste pervenute con qualsiasi altra modalità. Qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati sarà effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.I. 549 del 29 marzo 2024 cui farà seguito una specifica ed autonoma graduatoria. I candidati che non risultino in posizione utile in detta specifica e autonoma graduatoria saranno ammessi direttamente al sostenimento della prova scritta.
  9. La specifica ed autonoma graduatoria di cui al comma precedente sarà pubblicata entro i 7 giorni successivi al termine di scadenza della presentazione della domanda per ciascun ordine e grado alla pagina: https://unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita; la pubblicazione ha il valore di notifica, nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti.
  10. Nel caso in cui uno o più candidati collocati nella specifica ed autonoma graduatoria di cui al comma nono rinuncino o vengano considerati rinunciatari ovvero non effettuino il pagamento della prima rata entro le scadenze previste, verranno ammessi al corso mediante scorrimento della graduatoria, per un numero pari ai rinunciatari, i candidati collocati in posizione non utile secondo l’ordine della graduatoria medesima.

Art. 6 - Candidati/e con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)

  1. Coloro i quali si trovano in situazione di disabilità ai sensi della L. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, o con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) ai sensi della L. 170/2010 e relative linee guida, devono fare esplicita richiesta degli ausili, strumenti compensativi e misure dispensative necessari per sostenere la prova.
  2. Tale richiesta va effettuata esclusivamente all’atto della presentazione della domanda ed attraverso la procedura di cui all’articolo precedente compilando la sezione “Richiesta di ausilio” e allegando la certificazione relativa al proprio stato di invalidità, handicap o DSA rilasciata dal competente ente pubblico; in nessun caso verranno accettate comunicazioni o richieste pervenute con qualsiasi altra modalità.
  3. I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.

Art. 7 - Prove di accesso

  1. È prevista una prova di accesso per ciascun ordine e grado di scuola.
  2. La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso di:
    • competenze didattiche (diversificate in funzione dell’ordine e grado della scuola);
    • competenze su empatia e intelligenza emotiva;
    • competenze su creatività e pensiero divergente;
    • competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
  3. La prova di accesso si articola in:
    • un test preselettivo;
    • una prova scritta;
    • una prova orale.
  4. La prova di accesso riguarda:
    • competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per ordine e grado di scuola;
    • competenze su intelligenza emotiva: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animoe sentimenti dell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
    • competenze su creatività e pensiero divergente, riferite al saper generare strategie innovative e originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
    • competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gliOrgani collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto del Collegio dei docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.
  5. Test Preselettivo
    • Sono esentati dalla prova preselettiva e pertanto accedono direttamente alla prova scritta coloro i quali siano in possesso di uno o più deli seguenti requisiti:
      • I. i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all’80% ai sensi della legge 104/1992 art. 20;
      • II. i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti, ivi compreso l’anno scolastico 2022/2023, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura;
      • III. i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
      • IV. in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, candidati che hanno superato la prova preselettiva del VIII ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non hanno potuto sostenere le ulteriori prove.
    • Il requisito che consente l’esenzione dalla prova preselettiva e che pertanto consente l’accesso diretto alla prova scritta, di cui alla lettera precedente, posseduto dai candidati, deve essere dichiarato esclusivamente all’atto della presentazione della domanda ed attraverso laprocedura di cui all’articolo 5; in nessun caso verranno accettate comunicazioni o richieste pervenute con qualsiasi altra modalità
    • Il test preselettivo della durata di due ore (120 minuti) è costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con 5 (cinque) opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. La valutazione è espressa in trentesimi.
    • Le date di svolgimento dei test preselettivi, fissate dal DM n. 583 del 29 marzo 2024 e salvo proroga o comunque provvedimento ministeriale, sono le seguenti:
      • I. Scuola dell’Infanzia, mattina del 7 Maggio 2024;
      • II. Scuola Primaria, mattina del 8 Maggio 2024;
      • III. Scuola Secondaria I grado, mattina del 9 Maggio 2024;
      • IV. Scuola Secondaria II grado, mattina del 10 Maggio 2024.
    • I dettagli relativi alle sedi e le modalità di svolgimento delle procedure di identificazione e di ingresso in aula, saranno resi noti almeno cinque giorni prima delle prove mediante pubblicazione sul sito dell’Università degli Studi “Link Campus University”, alla pagina: https://unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita
    • La pubblicazione di cui alla lettera precedente ha il valore di notifica nei confronti dei partecipanti alla prova. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti. L’assenza delcandidato al test preselettivo sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
    • La sede di svolgimento del test preselettivo sarà determinata sulla base al numero delle domande di partecipazione pervenute e potrà collocarsi anche al di fuori della sede dell’Università degli Studi “Link Campus University”.
    • Qualora le domande presentate siano inferiori al doppio dei posti disponibili, la prova non verrà svolta e tutti i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione verranno ammessi alla prova scritta. Tale circostanza verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo entro 48 ore dopo la data di scadenza di presentazione della domanda. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti dei partecipanti alle prove. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti.
    • Qualora nel giorno/luogo/ora fissato per la prova preselettiva il numero degli effettivi partecipanti fosse inferiore al doppio dei posti disponibili, la prova stessa non verrà svolta e gli effettivi partecipanti verranno ammessi alla prova scritta.
    • Entro i 25 giorni successivi allo svolgimento della prova preselettiva verranno pubblicati sul sito istituzionale la graduatoria di merito e l’elenco degli ammessi alla prova scritta. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti dei partecipanti alle prove. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti. L’esito della propria prova potrà essere visionato online dalla propria area riservata.
  6. Prova Scritta
    • Sono ammessi alla prova scritta:
      • I. i candidati che hanno sostenuto il test preselettivo e si sono collocati nella graduatoria di merito in posizione utile, la quale è pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine e grado indicati al precedente articolo 2;
      • II. i candidati che, all'esito del test preselettivo, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi ai sensi del precedente punto;
      • III. i candidati esentati dalla prova preselettiva ai sensi della lettera a) del precedente comma quinto ivi compresi coloro i quali, ai sensi del comma nono dell’art. 5, vengano ammessi alla prova scritta in quanto non collocati in posizione utile nella specifica e autonoma graduatoria ivi descritta.
    • L’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la prova scritta verrà resa nota, almeno 7 giorni prima rispetto al giorno della prova stessa, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università, alla pagina https://unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita.
    • La pubblicazione di cui alla lettera precedente ha il valore di notifica nei confronti dei partecipanti alla prova. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti. L’assenza delcandidato alla prova scritta sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
    • La sede di svolgimento della prova scritta sarà determinata sulla base del numero degli ammessi e potrà collocarsi anche al di fuori della sede dell’Università degli Studi “Link Campus University”.
    • La prova scritta, suddivisa per ordine e grado di scuola, ha per oggetto una o più tematiche tra quelle previste per il test preselettivo di cui all’allegato C (art. 2) del DM 30 settembre 2011.
    • La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi.
    • Entro 25 giorni successivi allo svolgimento della prova scritta verranno pubblicati sul sito istituzionale la graduatoria di merito e l’elenco degli ammessi alla prova orale. L’esito della propria prova potrà essere verificato online dalla propria area riservata. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti.
  7. Prova orale
    • Per essere ammessi alla prova orale, il candidato deve conseguire una votazione non inferiore a 21/30 alla prova scritta.
    • L’indicazione del luogo e del calendario (giorno e ora in cui si svolgerà la prova orale) verrà resa nota, almeno 7 giorni prima rispetto al giorno della prova stessa, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’università alla paginahttps://unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita;
    • La pubblicazione di cui alla lettera precedente ha il valore di notifica nei confronti dei partecipanti alla prova. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti. L’assenza delcandidato alla prova orale sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
    • La valutazione è espressa in trentesimi.
    • La prova orale verte sui contenuti previsti dall’Art. 6 comma 1 del DM 30 settembre 2011 e su questioni motivazionali.
    • La prova è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
    • Entro i 25 giorni successivi allo svolgimento della prova orale verrà pubblicato sul sito istituzionale la graduatoria di merito e l’elenco degli idonei e degli ammessi al corso. L’esitodella propria prova potrà essere verificato online dalla propria area riservata. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti.

Art. 8 - Obblighi dei candidati

  1. A pena di inammissibilità, per sostenere le prove d’accesso bisogna presentarsi, per le operazioni di appello e di identificazione, nelle sedi e negli orari indicati dall’Università alla seguente pagina: https://unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita.
  2. È possibile accedere all’aula in cui si svolge la prova soltanto dopo le procedure di identificazione, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero senza documenti, o con documenti non validi, oppure in ritardo, non saranno ammessi.
  3. Qualora il proprio nominativo non risultasse nell’elenco dei partecipanti alla prova predisposto dall’Università, si può certificare l’avvenuta iscrizione esclusivamente esibendo la ricevuta delversamento del contributo di cui all’art. 5 del presente Bando.
  4. Le prove devono essere svolte secondo le istruzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ateneo ovvero impartite dalla Commissione esaminatrice rispettando gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione dalle procedure selettive.
  5. Fermo restando quanto descritto alla lettera precedente, durante il test preselettivo e la prova scritta i candidati devono:
    • I. fare uso esclusivamente del materiale fornito dalla Commissione, compreso quello per la compilazione della prova (pennarello e/o penna a sfera);
    • II. compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;
    • III. consegnare alla Commissione esaminatrice tutto il materiale ricevuto, a conclusione del test e della prova scritta.
  6. Inoltre, i candidati durante il test preselettivo e la prova scritta non possono, a pena di esclusione:
    • I. comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione esaminatrice;
    • II. utilizzare o comunque avere nella propria disponibilità, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del/lle candidato/e e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiali di consultazione.
  7. Sono causa di annullamento del test preselettivo o della prova scritta:
    • I. lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula si è iscritti, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d’esame e di tanto sisia dato atto a verbale;
    • II. l’utilizzo in aula, da parte dei candidati, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzione parziali anche di essi, appunti manoscritti e materiali di consultazione;
    • III. l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma, di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione nonché, più in generale, di segni di riconoscimento;
    • IV. l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati e delle candidate;
    • V. la violazione delle Istruzioni pubblicate sul sito ovvero comunicate dalla Commissione.
  8. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione che ne darà atto nel verbale.
  9. La vigilanza verrà effettuata da personale presente in aula durante l’espletamento della prova.

Art. 9 - Titoli valutabili

  1. I titoli culturali, professionali e scientifici valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di cui al presente Bando.
  2. Dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta, i soli ammessi alla prova orale sono tenuti a inserire online dalla propria area riservata i titoli valutabili esclusivamente secondo i termini, entro le scadenze e con le modalità indicate a partire dalla pagina https://unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita; non verranno presi in considerazione i titoli inviati con qualsiasi altra modalità, né i titoli eventualmente indicati nella domanda di partecipazione che non siano stati nuovamente inseriti ai sensi e nei termini del presente comma.
  3. L’Ateneo valuterà i titoli dei soli candidati ammessi alla prova orale.
  4. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di 10 punti, assegnati secondo le modalità di seguito riportate:
    • 1 punto per ogni anno scolastico (almeno 180 giorni anche non continuativi) di servizio di insegnamentosullo stesso grado per il quale si concorre e fino a un massimo di 4 punti;
    • 1 punto per il possesso del titolo di Dottore di ricerca o Scuola di Specializzazione fino a un massimo di 2punti;
    • 0.5 punti per il possesso di una laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistraleulteriore rispetto al titolo dichiarato come requisito di accesso fino a un massimo di 1 punto;
    • È possibile valutare per ogni anno accademico, uno solo dei seguenti titoli:
      • i. 0,5 punti per ogni master universitario o AFAM oppure diploma di perfezionamento universitario o AFAM di almeno 60 CFU (1.500 ore) fino a un massimo di 2 punti;
      • ii. 0,25 punti per ogni corso universitario o AFAM di: perfezionamento e/o di alta formazione e/o di formazione di almeno 30 CFU fino a un massimo di 1 punto.

Art. 10 - Commissione esaminatrice

  1. La Commissione esaminatrice per ogni ordine e grado di scuola è nominata con Decreto del Rettore. La commissione può avvalersi dell'assistenza di personale docente e amministrativo per il supporto allo svolgimento delle stesse nonché alla vigilanza e all'identificazione dei candidati.

Art. 11 – Graduatoria dei candidati che hanno superato la prova orale

  1. Per ogni ordine e grado di scuola, la Commissione formula una graduatoria finale dei candidati che hanno superato la prova orale, determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale e del punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli effettuata ai sensi dell’art. 9. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al corso né viene computato il punteggio dei titoli attribuiti ai candidati in possesso dei requisiti di cui al comma secondo dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59 che non siano rientrati in posizione utile nella specifica ed autonoma graduatoria di cui al comma nono dell’art. 5.
  2. In caso di parità di punteggio, prevale chi abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nello specifico grado. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di quanti non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
  3. È ammesso al Corso, secondo l’ordine della graduatoria, un numero di candidate/i non superiore al numero dei posti disponibili.
  4. Le graduatorie saranno pubblicate entro 15 giorni dall’espletamento dell’ultima prova orale prevista per quell’ordine/grado alla pagina:https://unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita; la pubblicazione ha il valore di notifica, nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti.
  5. Nel caso in cui uno o più candidati collocati in posizione utile ai fini dell’ammissione al corso rinuncino o vengano considerati rinunciatari, verranno ammessi al corso, per un numero pari ai rinunciatari, i candidati idonei collocati in posizione non utile secondo l’ordine della graduatoria.
  6. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati che hanno effettuato le prove effettivamente ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si procederà ad integrarla con soggetti idonei, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati secondo i criteri stabiliti nel presente bando e ammessi dall’Ateneo sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine saranno rese note le modalità, i termini e le scadenze delle istanze sul sito istituzionale dell’Università.

Art. 12 - Iscrizione ai corsi

  1. Coloro i quali risultano collocati in posizione utile, sia della graduatoria dei candidati che hanno superato la prova orale di cui all’art. 11, sia della specifica ed autonoma graduatoria di cui al comma nono dell’art. 5, dovranno effettuare e perfezionare l’iscrizione con le modalità ed entro i termini perentori indicati dall’Università per ciascuna categoria di graduatoria e per ciascun ordine e grado, sul sito istituzionale alla pagina https://unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita. Il candidato collocato in posizione utile, o che risulti tale a seguito di scorrimento della graduatoria, che non effettui l’iscrizione entro i termini perentori indicati dall’Università viene considerato rinunciatario. ATTENZIONE: con riferimento ai candidati della specifica ed autonoma graduatoria di cui al comma nono dell’art. 5, si precisa che i termini perentori per effettuare l’iscrizione per i collocati in posizione utile saranno indicati entro i tre giorni successivirispetto alla pubblicazione della specifica ed autonoma graduatoria medesima.
  2. Il pagamento integrale della prima rata della retta, quantificata al successivo articolo 14, è condizione essenziale e necessaria per perfezionare l’iscrizione e pertanto i candidati che non ne effettuino l’integrale pagamento entro i termini perentori di cui al comma precedente e con le modalità pubblicatesul sito istituzionale alla pagina https://unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita verranno considerati rinunciatari. ATTENZIONE: con riferimento ai candidati della specifica ed autonoma graduatoria di cui al comma nono dell’art. 5, si precisa che, in caso di rinuncia per mancato perfezionamento dell’iscrizione ai sensi del primo periodo del presente comma o comunque in caso di rinuncia, NON saranno ammessi alla prova scritta.
  3. I candidati della specifica ed autonoma graduatoria di cui al comma nono dell’art. 5 che perfezionino validamente l’iscrizione possono optare per la frequenza in modalità SUMMER TFA INTENSIVO.
  4. In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più ordini e gradi di scuola, si deve optare per l’iscrizione a un solo corso.
  5. Percorsi abbreviati: l’Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro ordine e grado di istruzione in uno dei precedenti otto cicli e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell’art. 4 c.4 del D.M. 92/2019.
  6. Ai fini di cui al comma precedente, l’Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispone i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. sostegno, come diversificati per ordine e grado di istruzione.

Art. 13 - Posti in soprannumero

  1. Ai sensi dell’art. 4 c. 4 del DM 92/2019, sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, con procedura di iscrizione coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
    • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
    • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
    • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
  2. I soggetti in possesso di uno dei requisiti di cui al comma precedente possono iscriversi esclusivamente con le modalità descritte alla pagina https://unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita e versare un contributo di iscrizione di:
    • 100,00 € per il percorso intero,
    • 100,00 € per il percorso abbreviato.
  3. L’iscrizione è possibile con le scadenze indicate nel sito istituzionale dell’Ateneo e i soggetti in possesso dei requisiti di cui al primo comma potranno optare per il corso erogato in modalità SUMMER TFA INTENSIVO o per il corso erogato in modalità IDONEI SOPRANNUMERARI e saranno accolte:
    • le richieste di tutti coloro che hanno conseguito l’idoneità presso l’Università degli studi Link Campus University;
    • le richieste di tutti gli iscritti che hanno conseguito l’idoneità presso università di altre regioni in base alla disponibilità degli ulteriori posti residui ma solo in conformità a quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2 comma quarto del DM 583 del 29-03-2024; le richieste saranno accolte secondo l’ordine cronologico di iscrizione.
  4. Il contributo di iscrizione sarà detratto dalla retta di iscrizione una volta formalizzata l’immatricolazione al corso. Tale contributo sarà rimborsabile solo nel caso in cui non sia possibile l’immatricolazione presso l’Ateneo per mancanza di posti disponibili.
  5. Le modalità di iscrizione saranno indicate nel sito istituzionale dell’Ateneo.

Art. 14 - Retta di iscrizione

  1. La retta di iscrizione al corso è fissata in euro 3.200,00 più imposta fissa di bollo di 16 euro. È prevista la seguente rateizzazione dell’importo: prima rata euro 1.600,00 più imposta fissa di bollo di 16 euro; seconda rata euro 800,00; terza rata euro 800,00.
  2. La retta agevolata di iscrizione relativa ai percorsi abbreviati, destinati a coloro i quali hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro ordine e grado di istruzione in uno degli otto cicli precedenti, è fissata in euro 2.000,00 più imposta fissa di bollo di 16 euro. È prevista la seguente rateizzazione dell’importo: prima rata euro 1.100,00 più imposta fissa di bollo di 16 euro; seconda rata euro 450,00; terza rata euro 450,00. Tale retta agevolata non si applica a coloro che, per qualsiasi motivazione diversa dall’aver già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro ordine e grado di istruzione in uno dei sette cicli precedenti, richieda e consegua dall’Ateneo una valutazione, ai sensi della normativa vigente, della propria pregressa carriera universitaria con conseguente riduzione del carico didattico.
  3. Gli ammessi con disabilità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della retta di iscrizione e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta fissa di bollo di 16 euro. Il requisito checonsente l’esenzione di cui al periodo precedente deve essere dichiarato esclusivamente all’atto della presentazione della domanda ed attraverso la procedura di cui all’articolo 5; in nessun caso verranno accettate comunicazioni o richieste pervenute con qualsiasi altra modalità.

Art. 15 - Responsabile del Procedimento

  1. Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Russo.

Art. 16 - Informativa e privacy

  1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, si informa che i dati personali forniti dai candidati e dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi “Link Campus University” ai sensi del. 13 del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018 è pubblicata sulsito https://www.unilink.it/privacy/
  2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi “Link Campus University” nella persona del suo rappresentante legale. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Vincenzo Iellamo (mail: rdp@unilink.it – pec lcu@pec.unilink.it).

Art. 17 – Disposizioni finali

  1. Tutte le autocertificazioni presentate dai candidati sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; a tal fine si ricorda che le dichiarazioni mendaci e/o false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi applicabili in materia.
  2. L'Università in ogni momento, anche dopo l’iscrizione, potrà provvedere, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso.
  3. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito decreto rettorale.

 

Roma, 9 aprile 2024

 

Il Rettore

Prof. Carlo Alberto Giusti